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Chiarimento

  • Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 11 dell’Art. 5 delle condizioni generali, “Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CRUI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CRUI entro 10 giorni dall'intervenuta modifica”, si prega di chiarire il perimetro di tale obbligo. Per “(modificazione) nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi” si intende modifiche rispetto ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Dlgs 50/2016? In che modalità dovrà essere effettuata la comunicazione?

    Domanda del: 01/06/2022 aggiornata il 01/06/2022
  • Sono aspetti che attengono eventualmente alla fase esecutiva.

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