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GARA APERTA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO E DI RICERCA ITALIANO E RELATIVI SERVIZI MANUTENTIVI

Soggetto aggiudicatore: CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Oggetto: GARA APERTA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO E DI RICERCA ITALIANO E RELATIVI SERVIZI MANUTENTIVI
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 4.450.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 4.450.000,00 €
CIG: 9208565C39
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Risorse Informatiche
Aggiudicatario : Svelto! - Big Data Cleaning and Analytics
Data di aggiudicazione: 25 luglio 2023 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 3.649.000,00 €
Data pubblicazione: 13 maggio 2022 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 23 giugno 2022 12:00:00
Data scadenza: 30 giugno 2022 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:

COMUNICAZIONE 1

E' stato pubblicato tra i documenti di gara il file "CRUI_COMUNICAZIONE PROROGA TERMINI 25 maggio 2022".

Si invitano i soggetti interessati a prenderne visione.

COMUNICAZIONE 2

In caso di problematiche relative alla registrazione sul presente portale, fare riferimento al servizio di help desk: https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=crui&lang=it

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Cecchi 15 luglio 2022 10:43:47 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Ferrandino 15 luglio 2022 10:44:44 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Tesi 15 luglio 2022 10:45:14 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Ambrosino 15 luglio 2022 10:45:42 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Dal Maso 15 luglio 2022 10:46:12 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Izzo 15 luglio 2022 10:46:51 Altri Documenti
Accettazione incarico e assenza incompatibilità_Leone 26 luglio 2022 12:16:59 Altri Documenti
Avviso convocazione seggio di gara_26settembre2022 21 settembre 2022 15:34:48 Altri Documenti
Elenco ammessi esclusi_04ottobre2022 04 ottobre 2022 10:33:23 Altri Documenti
Avviso convocazione seduta commissione_14 ottobre 07 ottobre 2022 10:57:00 Altri Documenti
Convocazione commissione di gara 21 ottobre 2022 17 ottobre 2022 13:19:53 Altri Documenti
Convocazione commissione di gara 12 dicembre 2022 29 novembre 2022 11:28:43 Altri Documenti
Bando post informazione gara Software valutazione 28 luglio 2023 16:11:25 Altri Documenti
Estratto verbale Giunta aggiudicazione_18 gennaio 2023 19 gennaio 2023 15:32:25 Atti di aggiudicazione
CV_Tesi 06 luglio 2022 11:16:00 Curriculum commissari
CV_Dal Maso 06 luglio 2022 11:16:31 Curriculum commissari
CV_Ambrosino 06 luglio 2022 11:17:41 Curriculum commissari
CV_Cecchi 06 luglio 2022 11:19:51 Curriculum commissari
CV_Ferrandino 06 luglio 2022 11:20:21 Curriculum commissari
CV_Izzo 15 luglio 2022 10:47:18 Curriculum commissari
CV_Leone 26 luglio 2022 12:12:22 Curriculum commissari

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

COMUNICAZIONE PROROGA

Risposta:

E' stato pubblicato tra i documenti di gara il file "CRUI_COMUNICAZIONE PROROGA TERMINI 25 maggio 2022".

Si invitano i soggetti interessati a prenderne visione

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento alla richiesta d’offerta relativa alla Procedura Aperta per la “Realizzazione di una piattaforma software di supporto alla valutazione della produzione scientifica per il sistema universitario e di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi codice CIG: 9208565C39”, considerato che il tempo concesso per la consegna dell’ offerta di gara è molto stringente e rischierebbe di compromettere la qualità dell'offerta, si richiede una proroga dei termini di scadenza nonché per la richiesta di chiarimenti della stessa per permettere di formulare una offerta competitiva e rispondente alle Vostre necessità. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta al fine di permettere alle strutture competenti di lavorare al meglio senza rischiare, di dover rinunciare alla partecipazione di gara. Ovviamente l’obiettivo è permettervi di avere il più alto confronto concorrenziale con il più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico.

Risposta:

Si prega di prendere visione della  comunicazione relativa alla proroga pubblicata su https://crui.acquistitelematici.it/tender/86

Chiarimento n. 3

Domanda:

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza fissata per il giorno 31/05/2022 e che - abbiamo esperito numerosi chiarimenti i cui riscontri e, conseguentemente, la relativa analisi richiede notoriamente approfondimenti che appaiono necessari ai fini di una corretta predisposizione dell’offerta nel suo insieme; - la garanzia provvisoria e le dichiarazioni bancarie richiedono dei tempi tecnici per la loro emissione da parte degli istituti competenti, non compatibili con le strette tempistiche fornite; - secondo l’art 79, comma 3 lett. a) del Dlgs 50/2016 l’Amministrazione deve rendere i chiarimenti almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, termine che non si ritiene compatibile con la scadenza fissata per la presentazione delle richieste di chiarimento (ossia fino al settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte); - secondo l’art. 60 comma 1 del Dlgs 50/2016 in ogni caso per le procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, più lungo dunque del termine concesso da codesta stazione appaltante poiché il bando in oggetto è stato pubblicato il 13/05/2022. Una proroga di almeno 20 giorni appare, quindi, necessaria per consentire di formulare una offerta qualitativamente adeguata e pienamente rispondente ai requisiti, alle esigenze ed alle specificità di codesta Spett.le Stazione Appaltante. Attesa la legittimità della richiesta, non contravvenendo la stessa ad alcun principio posto dal legislatore a presidio degli appalti pubblici, si auspica un accoglimento della medesima ed un pronto riscontro stante l’approssimarsi del termine di gara.

Risposta:

Si prega di prendere visione della comunicazione relativa alla proroga pubblicata su https://crui.acquistitelematici.it/tender/86

Chiarimento n. 4

Domanda:

Con riferimento alla presente procedura, in considerazione della complessità della stesura dell’offerta tecnica, in ossequio al principio del favor partecipationis, con la presente chiediamo cortesemente la concessione di una congrua proroga (almeno fino al prossimo 8 giugno 2022) per la formulazione dell’offerte.

Risposta:

Si prega di prendere visione della comunicazione relativa alla proroga pubblicata su https://crui.acquistitelematici.it/tender/86

Chiarimento n. 5

Domanda:

L'allegato 4 “Schema di Dichiarazione Sostitutiva Impresa Ausiliaria” è richiesto quale documento obbligatorio nella seconda scheda presente nella schermata di domanda di partecipazione sul portale https://crui.acquistitelematici.it/. Posto che il ricorso all’avvalimento è facoltativo, si prega di modificare di conseguenza l’impostazione del portale.

Risposta:

Il caricamento del documento è obbligatorio. Nel caso non si faccia ricorso all’avvalimento si caricherà il documento non compilato.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Si prega di confermare che la “Domanda di partecipazione alla gara (sub Allegato 3)”, la “dichiarazione sostitutiva del Concorrente (sub Allegato 3)”, “Capacità economico-finanziaria” e dichiarazione di subappalto, richiesti dal disciplinare a pagina 18 in quattro diversi punti di elenco, consistono nello stesso documento ossia il modello di cui all’allegato 3. Si chiede conferma poi che il medesimo modello assolve anche alle richieste di cui all’ art. 13 del disciplinare per quanto riguarda le dichiarazioni in caso di RTI, e che pertanto per tutte le dichiarazioni di cui al presente quesito sia sufficiente la redazione del modello di cui all’allegato 3.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Si prega di confermare che la presentazione del DGUE sia facoltativa, come si desume dalla previsione di cui a pagina 19 del disciplinare “IN ALTERNATIVA alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario”.

Risposta:

Si conferma che il DGUE è facoltativo.

Chiarimento n. 8

Domanda:

L’art. 11 del Disciplinare cita “I documenti di offerta devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente”. Dato che non si rinvengono richieste di marca temporale nel disciplinare, si prega di confermare che non sia necessaria per questa offerta.

Risposta:

Si conferma che non è necessaria la marca temporale.

Chiarimento n. 9

Domanda:

A garanzia di una migliore comparabilità delle offerte tecniche, e con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 15 del disciplinare, si chiede di esplicitare il numero massimo di pagine previsto per l’elaborato tecnico (da intendersi escluse copertina, sommario, ed eventuale premessa).

Risposta:

Non è previsto un numero minimo o massimo

Chiarimento n. 10

Domanda:

Per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’art. 15 del disciplinare, si chiede se per l’elaborato tecnico sia richiesto l’utilizzo di un font specifico, poiché non è indicato.

Risposta:

Non è previsto un font specifico

Chiarimento n. 11

Domanda:

Si chiede, nel caso in cui l’operatore economico volesse secretare tutta o parte dell’offerta tecnica, se sia possibile inserire la relativa dichiarazione nella Domanda di partecipazione (allegato 3).

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 12

Domanda:

Si chiede di fornire il dettaglio degli elementi di valutazione qualitativi dell’offerta tecnica, poiché non presente in alcun documento di gara.

Risposta:

Non c’è un dettaglio specifico, gli elementi di valutazione EV1, EV2 ed EV3, verranno valutati utilizzando il metodo del confronto a coppie secondo quanto riportato al par 5 del capitolato tecnico, secondo la descrizione riportata nella tabella di cui al par.3.

Chiarimento n. 13

Domanda:

In merito alla disposizione di cui all’art. 15 del disciplinare “La busta OFFERTA TECNICA contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica predisposta secondo il Modello redatto dalla Stazione Appaltante messo a disposizione sul sito internet https://crui.acquistitelematici.it/”, si chiede se tale modello si riferisca all’“All 7_Modello offerta tecnica - Elementi di Valutazione Quantitativi”, o a un diverso modello. In tale ultimo caso si prega di renderlo disponibile, in quanto non presente nella documentazione di gara.

Risposta:

Si conferma che il modello è quello di cui all’allegato 7, per i soli elementi quantitativi.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Si chiede di confermare che l’offerta tecnica si componga di due documenti, ossia 1) l’elaborato tecnico 2) il Modello offerta tecnica - Elementi di Valutazione Quantitativi.

Risposta:

L’offerta tecnica dovrà contenere quanto previsto all’art. 15 del disciplinare di gara, secondo le modalità previste sia per gli elementi di valutazione qualitativi che per quelli quantitativi.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Si chiede se per l’elemento di valutazione EV.5 se l’ordine dell’assegnazione dei punteggi a cui fare riferimento sia quello di cui all’allegato 7 oppure quello di cui alla tabella a pagina 7 del capitolato tecnico, poiché i due elenchi non coincidono

Risposta:

Non vi è un ordine di assegnazione, cambia unicamente la visualizzazione grafica, i punteggi sono gli stessi, sia nel capitolato tecnico che nell’allegato 7.

Chiarimento n. 16

Domanda:

Dato che il capitolato riporta la presenza di più servizi nell’ambito dell’oggetto della fornitura (ad esempio sviluppo, assistenza, ecc.) si chiede di fornire il peso percentuale di ciascun servizio sulla base d’asta.

Risposta:

Il peso è ottenuto nella misura di 80% per la parte tecnica e 20% per l’offerta economica, i punti della parte tecnica determinano il relativo peso.

Chiarimento n. 17

Domanda:

Con riferimento a pagina 3 del Capitolato tecnico “Per gli Atenei che non utilizzano IRIS, il software deve consentire l’importazione dei metadati dei prodotti della ricerca attraverso sistemi/modalità alternative”, si richiede di specificare eventuali preferenze nelle modalità di accesso ai sistemi alternativi, come ad esempio attraverso API dedicate o servizi rest o soap.

Risposta:

Deve essere prevista modalità API REST e caricamento CSV.

Chiarimento n. 18

Domanda:

25) Relativamente alla richiesta di integrazione con il sistema IRIS, riportata a pagina 3 del Capitolato tecnico, si richiede di conferma che sia da considerarsi come riferimento la versione documentata al https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/IRIS+FAST+REST+Services+-+GW+%28Gateway%29+REST+API+v.1 del vendor.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 19

Domanda:

Nel Capitolato tecnico non sono riportati dettagli tecnici sulla tipologia di architettura richiesta, si richiede di chiarire se l’offerta tecnica dovrà riguardare un’installazione on premise o on cloud e se è prevista un’architettura di riferimento.

Risposta:

La soluzione è in cloud (in accordo alle norme dei Cloud Service Provider qualificati AgID). Il bando prevede infatti anche la copertura dei costi di hosting.

Chiarimento n. 20

Domanda:

Relativamente ai servizi di supporto descritti a pagina 5 del Capitola tecnico, si richiede di specificare se è già disponibile un software per la gestione dei ticket di supporto in seguito alle segnalazioni degli utenti.

Risposta:

No

Chiarimento n. 21

Domanda:

Si chiede  come sono classificati i nomi dei docenti nei vari database e come sono gestite le omonimie.

Risposta:

Per le classificazioni degli autori e la gestione delle omonimie bisogna fare riferimento alle policy dei singoli provider dei dati:

1. https://www.cineca.it/index.php/sistemi-informativi-universita/ricerca/iris-la-gestione-della-ricerca

2. https://www.elsevier.com/solutions/scopus

3. https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

Chiarimento n. 22

Domanda:

Si chiede se l’accesso alle banche dati (scopus, Iris, WoS) sono a pagamento e se si se sono a carico di CRUI o del Fornitore. 

Risposta:

 L’accesso alle banche dati in oggetto è a pagamento e se ne fanno già carico gli atenei.

Chiarimento n. 23

Domanda:

L’onere di sottoscrizione dei singoli Atenei ai servizi a pagamento per la raccolta dei metadati, come Scopus e Web of Science, permane a carico degli Atenei stessi?

Risposta:

Chiarimento n. 24

Domanda:

La richiesta di prevedere un’integrazione con i sistemi ICT della totalità degli Atenei comporta la necessità di formulare un capacity plan in grado di sostenerlo in modo efficace. Si richiede quindi di fornire dei dettagli sul numero di soggetti da integrare e sugli ipotetici volumi di attori (personale dei singoli Atenei) che potrebbero accedere al sistema esposto.

Risposta:

Si tratta delle università associate alla CRUI (https://crui.it/atenei-e-rettori-crui/atenei-associati.html) e per le numerosità dei docenti si può fare riferimento al portale USTAT (http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei)

Chiarimento n. 25

Domanda:

Si chiede di specificare se siano previsti accessi a fonti dati gestite tramite sottoscrizioni centralizzate e distribuibili su tutti gli Atenei o se quella dei singoli Atenei debba considerarsi come l’unica modalità di accesso a tutte le fonti di metadati.

Risposta:

Le sottoscrizioni possono essere centralizzate presso la CRUI o gestite direttamente dai singoli Enti; in entrambi i casi, i dati vengono acquisiti e gestiti a livello di Istituzione.

Chiarimento n. 26

Domanda:

In merito alla seguente richiesta di cui a pagina 9 del Disciplinare: “la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue: a) In caso di RTI: - se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppande”, segnaliamo che l’allegato 3, per come è redatto, non è impostato come documento congiunto in quanto contiene dichiarativi personali dell’operatore economico (es. dichiarazioni sui motivi di esclusione, ruolo assunto nella procedura ecc.), pertanto chiediamo in quale modo debba essere compilato in caso di sottoscrizione congiunta, o se sia ritenuta accettabile la sua compilazione e firma disgiunta.

Risposta:

Sono da sottoscrivere e produrre tanti modelli “Allegato 3” quanti sono gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese. Rimane fermo che per l’ATI costituenda è obbligatoria la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento medesimo ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 27

Domanda:

In relazione all’allegato 3, segnaliamo che esso non contiene la possibilità di dichiarare di partecipare quale consorziata di consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) del Codice appalti, poiché fra le opzioni di partecipazione viene menzionato solo il consorzio ordinario (si fa riferimento alla prima parte della domanda di partecipazione ove è richiesto di dichiarare “in relazione al Bando di Gara per la procedura in oggetto, di partecipare alla procedura medesima - come operatore economico singolo; - come consorzio con le seguenti imprese consorziate; - quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario”. Chiediamo dunque conferma che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile con designazione di una o più consorziate esecutrici, queste ultime non debbano sottoscrivere la domanda di partecipazione. In caso di risposta positiva, considerando che a pag. 9 il disciplinare prescrive che “la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue: c. In caso di Consorzio di imprese, ai sensi art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: - se il consorzio concorre per una o più consorziate, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) del consorzio e delle consorziate designate ad eseguire l’appalto”, si chiede di rettificare la previsione. Alternativamente si prega di chiarire come modificare l’allegato 3 in modo tale che possa essere prodotto da parte di eventuali consorziate esecutrici designate dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice.

Risposta:

Il modulo è perfettamente adattabile dal concorrente in relazione alla propria forma di partecipazione.

Chiarimento n. 28

Domanda:

In relazione a quanto previsto a pagina 11 del disciplinare in merito ai requisiti di partecipazione, in particolare rispetto alla seguente disposizione: “c) in caso di raggruppamento, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue: c.1 - il requisito di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente” si pongono i seguenti quesiti:

- In merito alla richiesta che il requisito di fatturato globale “dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere”, si precisa che, secondo consolidata giurisprudenza, la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerate. Ciò premesso, in merito all’inciso segnalato si chiede dunque di confermare che non vi debba essere obbligatoriamente corrispondenza tra le % di esecuzione dei servizi delle Società facenti parte dell'RTI ed il possesso del requisito di fatturato globale (salvo il possesso del requisito da parte della mandataria in misura maggioritaria).

Risposta:

Si conferma che negli appalti di servizi e forniture per gli RTI la normativa non prevede più l’obbligo della corrispondenza fra le quote di partecipazione e quote di esecuzione. 

Chiarimento n. 29

Domanda:

In relazione a quanto previsto a pagina 11 del disciplinare in merito ai requisiti di partecipazione, in particolare rispetto alla seguente disposizione: “c) in caso di raggruppamento, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue: c.1 - il requisito di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente” si pongono i seguenti quesiti:

In merito all’inciso “In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente” si chiede conferma che in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, co 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il requisito sia computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate designate quali esecutrici.

Risposta:

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, l’articolo 47 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede che nel caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del cosiddetto cumulo alla rinfusa alla sola “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Chiarimento n. 30

Domanda:

Per quanto riguarda la previsione di cui a pagina 20 del disciplinare in merito al fatturato globale “Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso, ma con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata, e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%” si chiede conferma che la locuzione “mandataria/consorziata” sia da intendersi piuttosto “mandataria/CONSORZIO”;  Dalla lettura congiunta della disposizione di cui a pagina 11 relativa al fatturato globale “dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere” e della disposizione di cui a pagina 20 “Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso, ma con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata, e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%”, sembra desumersi che la mandataria dovrà obbligatoriamente dichiarare una quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di almeno il 40% e le mandanti di almeno il 10%. Si prega di chiarire se tale interpretazione è corretta.

Risposta:

Con riferimento al consorzio vedasi risposta a quesito precedente.

In riferimento all’RTI l’articolo 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che negli appalti “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” con le misure richiamate nell’articolo 83 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e nella lex specialis di gara.

Chiarimento n. 31

Domanda:

In relazione a quanto previsto a pagina 16 del Disciplinare di gara in merito al PassOE del subappaltatore: “Si rammenta che in caso di ricorso all’avvalimento o in presenza di subappaltatori il PassOE generato dovrà obbligatoriamente indicare il soggetto di cui il concorrente si avvale e/o i subappaltatori medesimi”, si segnala che, come previsto anche dallo stesso disciplinare di gara, è possibile ricorrere al subappalto nei modi, nelle previsioni e con le procedure indicate dall’art. 105 del Codice, e dunque mediante indicazione, in sede di offerta, solamente dell’intenzione di ricorrere al subappalto con indicazione delle prestazioni e della percentuale che si intende affidare in subappalto (cfr anche il punto C.2 della domanda di partecipazione). Si prega pertanto di confermare che il PassOE presentato in sede di offerta non dovrà indicare i subappaltatori.

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 32

Domanda:

Si chiede se le “idonee dichiarazioni bancarie” debbano essere presentate anche dalle consorziate esecutrici di un consorzio stabile di cui all’art. 45, co 3 lett. c) del Codice, poiché in più parti del disciplinare vengono citate le “consorziate esecutrici” senza specificazione se si tratti di consorziate di consorzio ordinario o di consorzio stabile.

Risposta:

La disposizione del disciplinare si riferisce anche al consorzio stabile.

Chiarimento n. 33

Domanda:

Per quanto riguarda l’imposta di bollo da apporre all’offerta economica, si prega di fornire il codice tributo e gli altri dati necessari alla compilazione del modello f24 per il suo pagamento.

Risposta:

L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità). A tale fine si segnala che con la risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F23). I codici tributi relativi all’imposta di bollo virtuale sono i seguenti: per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T; per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501.

Chiarimento n. 34

Domanda:

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 11 dell’Art. 5 delle condizioni generali, “Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CRUI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CRUI entro 10 giorni dall'intervenuta modifica”, si prega di chiarire il perimetro di tale obbligo. Per “(modificazione) nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi” si intende modifiche rispetto ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Dlgs 50/2016? In che modalità dovrà essere effettuata la comunicazione?

Risposta:

Sono aspetti che attengono eventualmente alla fase esecutiva.

Chiarimento n. 35

Domanda:

Citando pagina 3 del Capitolato tecnico “Il software deve consentire l’acquisizione dei metadati dei prodotti della ricerca IRIS, Scopus e Web of Science (Clarivate)”, si richiede conferma che l’elenco dei tre sistemi indicati sia esaustivo e comprenda tutte le integrazioni da includere nell’offerta tecnica.

Risposta:

Si procede come indicato nella documentazione di gara.

Chiarimento n. 36

Domanda:

 Si chiede come sono classificati i nomi dei docenti nei vari database e come sono gestite le omonimie. • Si chiede se l’accesso alle banche dati (scopus, Iris, WoS)

Risposta:

Annullato perché incompleto.

Chiarimento n. 37

Domanda:

Si prega di rendere disponibili tutti i chiarimenti in un unico documento per facilitare la lettura.

Risposta:

I chiarimenti sono pubblicati come previsto dalla piattaforma digitale e sono tutti disponibili online sempre.

Chiarimento n. 38

Domanda:

In un vostro chiarimento avete specificato che per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501. Il codice tributo 2501 però fa riferimento all’imposta di bollo dovuta su libri registri e fatture elettroniche, dunque non appare pertinente. Si prega di confermare che sia corretto il codice 1552 che è quello previsto per l'imposta di bollo per atti privati, e che l'importo (non specificato nel disciplinare) sia, come da usanza, di 16,00 euro.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 39

Domanda:

Con riferimento al modello di offerta economica, il disciplinare a pag. 24 specifica che “In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere, verrà ritenuta valida la percentuale più conveniente per la Stazione Appaltante”, mentre il fac-simile fornito prevede che “in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere”. Si prega di specificare quale delle due previsioni sia applicabile e di rettificare il documento contenente la clausola errata.

Risposta:

Si conferma l’applicazione di quanto previsto nel disciplinare di gara: “In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere, verrà ritenuta valida la percentuale più conveniente per la Stazione Appaltante” Si conferma che può comunque essere utilizzato il format fac-simile del modello di offerta economica disponibile su crui.acquistitelematici.it.

Chiarimento n. 40

Domanda:

Come da disciplinare art. 7 requisiti per partecipazione alla gara punto 1idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in sede di formulazione dell’offerta....si richiede alla cortese stazione appaltante di confermare che l'operatore economico che opera con un solo istituto bancario possa presentare una sola referenza bancaria.

Risposta:

Si conferma che l'operatore economico che opera con un solo istituto bancario può presentare una sola referenza bancaria.

Chiarimento n. 41

Domanda:

In relazione a quanto scritto nel disciplinare di gara art. 7 pag. 10 "idonee dichiarazioni bancarie da parte di ALMENO 2 istituti di credito", si chiede, alla gentile stazione appaltante, di confermare la possibilità di presentare una sola dichiarazione nel caso in cui l’operatore economico operi con un solo istituto bancario.

Risposta:

Si conferma che l'operatore economico che opera con un solo istituto bancario può presentare una sola referenza bancaria.

Chiarimento n. 42

Domanda:

Con riferimento al capitolato tecnico, a pagina 9 è stato riscontrato un refuso nell'indicazione del numero dei commissari. La frase: "Ognuno dei 3 (tre) commissari definirà, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice dei confronti." deve intendersi "Ognuno dei 5 (cinque) commissari definirà, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice dei confronti." come stabilito nel disciplinare.

Risposta:

Con riferimento al capitolato tecnico, a pagina 9 è stato riscontrato un refuso nell'indicazione del numero dei commissari. La frase: "Ognuno dei 3 (tre) commissari definirà, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice dei confronti." deve intendersi "Ognuno dei 5 (cinque) commissari definirà, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice dei confronti." come stabilito nel disciplinare.

Chiarimento n. 43

Domanda:

Si prega chiarire se per il subappalto è prevista una quota percentuale massima delle prestazioni subappaltabili.

Risposta:

Si conferma che è possibile ricorrere al subappalto nei modi, nelle previsioni e con le procedure indicate dall’art. 105 del Codice, e dunque mediante indicazione, in sede di offerta, solamente dell’intenzione di ricorrere al subappalto con indicazione delle prestazioni e della percentuale che si intende affidare in subappalto, fermi restando comunque i limiti imposti dal novellato art.105.

Chiarimento n. 44

Domanda:

Si chiede se, per quanto attiene l'istituto del subappalto, la Vostra Stazione Appaltante abbia posto un limite massimo percentuale relativo alle prestazioni che si intenda subappaltare.

Risposta:

Si conferma che è possibile ricorrere al subappalto nei modi, nelle previsioni e con le procedure indicate dall’art. 105 del Codice, e dunque mediante indicazione, in sede di offerta, solamente dell’intenzione di ricorrere al subappalto con indicazione delle prestazioni e della percentuale che si intende affidare in subappalto, fermi restando comunque i limiti imposti dal novellato art.105.

Chiarimento n. 45

Domanda:

L'allegato 3_Schema Dichiarazione sostitutiva, al punto E "Informazioni relative ai mezzi di prova" riporta ..."di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire la documentazione complementare indicata all’art. 14 comma 19 e seguenti del Disciplinare di Gara..." Si segnala però che l'art. 14 del Disciplinare fa riferimento a OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. VOCI, PESI E PUNTEGGI. Si chiede dunque quale sia l'articolo in questione a cui fa riferimento l'allegato 3.

Risposta:

Si tratta di un refuso di cui non tenere conto.

Chiarimento n. 46

Domanda:

Si chiede alla cortese S.A., se l'algoritmo bibliometrico restituisce sempre dati certi? Nel caso li restituisse ambigui quale tipo di valutazione viene fatta e come si deve comportare il sistema?

Risposta:

Se si fa riferimento ad errori generati da incorrettezze nei metadati, l’operatore dovrà chiarire le operazioni previste per la rilevazione delle ambiguità e per l’eventuale risoluzione.

Chiarimento n. 47

Domanda:

Si chiede alla cortese S.A., per quanto riguarda il software di base ci sono preferenze a livello architetturale? È gradito open source? Oppure si preferisce un brand particolare? (es. Microsoft piuttosto che Mongo DB piuttosto che Power BI ...)? L'hosting é a carico del fornitore?

Risposta:

E' necessario soddisfare i requisiti per lo sviluppo di software per la PA. L’hosting è a carico del fornitore come da documentazione di gara.

Chiarimento n. 48

Domanda:

Si chiede alla cortese S.A., relativamente alla correzione di dati e metadati, va fatta semplicemente una segnalazione di correzione oppure una correzione/intervento a livello di software vera e propria?

Risposta:

Come indicato nel capitolato, si richiede la segnalazione. Il software dovrà poi essere in grado di acquisire le correzioni /aggiornamenti apportati.

Chiarimento n. 49

Domanda:

Si chiede alla cortese S.A., per quanto riguarda i valori riportati nel file All 6_Listino CRUI ad ogni cluster di docenti è associato un canone di assistenza annuale. Da cosa è stata dedotta questa cifra e come andrebbe rapportata al valore complessivo B-Listino Crui di € 3.750.000,00?

Risposta:

Il valore complessivo rappresenta il massimale, il canone di assistenza sarà effettivamente corrisposto nella misura delle adesioni effettive.

Chiarimento n. 50

Domanda:

Con riferimento con quanto riportato a pagina 1 del Capitolato tecnico “La piattaforma software da sviluppare costituirà il software informativo di supporto alla valutazione (autovalutazione e programmazione della ricerca) della produzione scientifica/dei prodotti della ricerca, utilizzando parametri/criteri di valutazione “mutuati” dalla VQR recentemente conclusa”, si richiede di chiarire se la soluzione proposta dovrà riprodurre in modo puntuale il set di valutazioni previsti dalla VQR o se è possibile proporre delle rimodulazioni dello stesso.

Risposta:

Il software deve riprodurre nella maniera quanto più fedele possibile il set di indicatori messi a punto dall’ANVUR nell’ambito della VQR 2015-19 per consentire agli utilizzatori di effettuare esercizi di valutazione massivi basati su parametri e indicatori nazionali.

Chiarimento n. 51

Domanda:

Con riferimento a quanto indicato a pagina 4 del Capitolato tecnico “Il software deve quindi essere concepito come cooperativo, modulare e versatile in funzione dei modelli di valutazione adottati dai GEV/ANVUR, in particolare quelli delle aree bibliometriche”, si richiede di chiarire se la modellizzazione degli algoritmi di calcolo siano da considerarsi parte dell’offerta tecnica o se si debba fare riferimento a specifiche regole ANVUR. In quest’ultimo caso, si richiede di condividere la relativa documentazione, che non era presente nel materiale di gara.

Risposta:

La documentazione di riferimento per la VQR 2015-2019 è disponibile sul sito ANVUR https://www.anvur.it/ (sezione VQR 2015-2019 – si vedano in particolari le sottosezioni relative a riferimenti normativi e regolamentari; GEV; riscontri e FAQ) https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/ https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/

Chiarimento n. 52

Domanda:

A pagina 5 del Capitolato tecnico si richiede “L’aggiornamento dei metadati da IRIS e la segnalazione di disomogeneità dei dati stessi tra diversi database è un aspetto importante che il software dovrà essere in grado di eseguire”. Si chiede se debba essere prevista la possibilità di correzione di eventuali metadati errati da parte degli utenti dei diversi Atenei.

Risposta:

Chiarimento n. 53

Domanda:

A pagina 5 del Capitolato tecnico si richiede “L’aggiornamento dei metadati da IRIS e la segnalazione di disomogeneità dei dati stessi tra diversi database è un aspetto importante che il software dovrà essere in grado di eseguire”. Si chiede se debbano essere previsti degli automatismi di correzione automatica basati su una priorità delle fonti basata sulla loro autorevolezza/affidabilità.

Risposta:

La segnalazione verrà effettuata dal software, l’aggiornamento/ correzione dei metadati è in capo agli atenei e dovrà essere poi recepita dal software.

Chiarimento n. 54

Domanda:

Con riferimento alla pagina 4 del Capitolato tecnico “il software deve implementare le funzionalità necessarie al calcolo degli indicatori relativi ai dottorandi”, si richiede di specificare se la possibilità di calcolare specifici KPI sul singolo ricercatore/ricercatrice sia da considerarsi limitata ai dottorandi o sia da prevedere come estesa a tutto il personale di ricerca e reso disponibile anche ad altri soggetti.

Risposta:

Estesa a tutto il personale di ricerca e per aggregazioni arbitrarie secondo le indicazioni fornite nel Capitolato tecnico.

Chiarimento n. 55

Domanda:

All’interno del Capitolato tecnico, tra le metriche elencate come variabili di classificazione da considerare nella rappresentazione delle valutazioni, non viene citato l’impact factor delle singole riviste. Si chiede conferma che esso sia comunque da tenere in considerazione nella definizione della proposta.

Risposta:

Le metriche sono quelle indicate nel capitolato e si rifanno a quanto sin qui indicato nei documenti dell’ultimo esercizio di valutazione nazionale (VQR 2015-2019)

Chiarimento n. 56

Domanda:

In relazione alla funzione di calibrazione automatica annuale prevista nel capitolato tecnico, si chiede di confermare che questa debba essere implementata senza ipotizzare di utilizzare i dati di Scopus e Web of Science, visto che la licenza open non è prevista nella fornitura.

Risposta:

L’accesso alle banche dati in oggetto è a pagamento e se ne fanno già carico gli atenei

Chiarimento n. 57

Domanda:

Qualora un operatore economico abbia come socio unico una persona giuridica, quale documentazione va prodotta?

Risposta:

La disposizione dell’articolo 80 comma 3 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica.

Chiarimento n. 58

Domanda:

Si chiede conferma che il Modello F24 per assolvere l'imposta di bollo pari ad € 16,00, vada allegato all'interno della busta relativa all'offerta economica e in particolare in coda all'Allegato 5

Risposta:

Non è obbligatorio allegarlo.

Chiarimento n. 59

Domanda:

Con riferimento al modello Allegato 3 domanda di partecipazione, si prega di confermare che in caso di partecipazione nella forma del consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) del codice non sia necessario indicare la percentuale di esecuzione tra consorzio e consorziate, e che pertanto non vada compilata la tabella nelle parti "Parte dell’appalto di competenza" e "Percentuale di esecuzione", riservata solo ai raggruppamenti costituendi e ai consorzi ordinari. Si chiede di confermare che sia sufficiente indicare le consorziate esecutrici.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 60

Domanda:

Si richiede di chiarire se il cloud per l'hosting della soluzione è già a disposizione oppure se sarà necessario attivare l'hosting (a carico dell'aggiudicatario).

Risposta:

L’hosting è a carico dell’aggiudicatario, non è già a disposizione.

Chiarimento n. 61

Domanda:

Si chiede di chiarire se in caso di mancata adesione del numero sufficiente di atenei - di cui all'art. 18 del disciplinare di gara - l'attività di sviluppo sarà in ogni caso svolta o se tutta l'attività è subordinata al raggiungimento di detta soglia.

Risposta:

Tutta l’attività è subordinata al raggiungimento di detta soglia.

Chiarimento n. 62

Domanda:

Con riferimento all'hosting in cloud, si conferma che il costo dell'hosting sarà a carico dell'aggiudicatario per tutti i 60 mesi del contratto?

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 63

Domanda:

Si richiede di specificare se le soglie utilizzate come benchmark dai sistemi di dashboard debbano essere definiti da regole condivise tra tutti gli Atenei o se ciascuno di essi debba poter definire autonomamente i propri criteri di valutazione.

Risposta:

Le regole per quanto attiene i criteri di valutazione sono quelle dettate dalla VQR 2015-2019 e dunque sono condivise fra tutti gli atenei.

Chiarimento n. 64

Domanda:

Si chiede di chiarire se le regole per il calcolo dei singoli KPI debba essere progettato in modo centralizzato o se vada prevista la possibilità di customizzazioni sui singoli Atenei che vadano oltre la definizione di singoli parametri (come ad esempio la gestione dei percentili da considerare rilevanti).

Risposta:

Le funzionalità standard faranno riferimento alla valutazione della ricerca svolta a livello nazionale (ultimo esercizio la VQR 2015-2019) nei termini indicati nel capitolato tecnico e dunque il calcolo sarà centralizzato. La possibilità per gli atenei di configurare singoli parametri quantitativi è indicata dal capitolato e farà parte degli elementi oggetto di valutazione. Specifiche customizzazioni richieste da singoli atenei (e diverse da quanto richiesto nel capitolato tecnico) saranno invece oggetto di successiva quotazione secondo la quantificazione indicata nel capitolato.

Chiarimento n. 65

Domanda:

Nel caso in cui ai singoli Atenei debba essere consentita la possibilità di definirsi in autonomia gli algoritmi di calcolo, si richiede di specificare se vada prevista una validazione degli algoritmi stessi da parte delle apposite commissioni di Ateneo, prima che essi diventino parte integrante del sistema.

Risposta:

La possibilità di definire in autonomia gli algoritmi di calcolo non dovrebbe far parte delle funzionalità standard. Nel capitolato è unicamente prevista per gli atenei la possibilità di configurare eventuali parametri quantitativi. In ogni caso, andranno rispettate le regole dettate da norme nazionali (incluso GDPR) e regolamenti degli atenei.

Chiarimento n. 66

Domanda:

Il software deve consentire l’acquisizione dei metadati dei prodotti della ricerca IRIS, Scopus e Web of Science (Clarivate). Le licenze di consultazione delle basi dati devono essere comprese nell’offerta o si intendono acquisite dalla stazione appaltante?

Risposta:

L’accesso alle banche dati in oggetto è a pagamento e se ne fanno già carico gli atenei

Chiarimento n. 67

Domanda:

Che tipo di interfaccia mettono a disposizione IRIS, Scopus, Wed of Science? Sono disponibili servizi soap o rest?

Risposta:

REST

Chiarimento n. 68

Domanda:

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5 e 7.3 dello Schema di contratto, a tutela del rischio derivante dall’aumento del tasso di inflazione, chiediamo di integrare il suddetto schema contrattuale con quanto previsto all’art. 1, ultimo paragrafo del Disciplinare di gara, che specifica che <<è prevista la clausola di revisione dei prezzi ai sensi e con le modalità operative indicate nell’articolo 29 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cosiddetto “Sostegni-Ter”)

Risposta:

Non è necessario poiché, come si legge nell’articolo 1 del contratto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Chiarimento n. 69

Domanda:

Con riferimento alla garanzia di cui all’art. 6 dello Schema contrattuale, non essendo indicata la durata di tale garanzia, chiediamo conferma che codesta Stazione Appaltante accetti una garanzia standard  di un anno con termine 20 giorni per la denuncia dei vizi

Risposta:

La garanzia deve operare per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto

Chiarimento n. 70

Domanda:

Gli oneri per la creazione e il licensing dell’infrastruttura (servizi applicativi di base, licenze per eventuali tool a pagamento), sono da considerarsi a carico della Stazione appaltante?

Risposta:

Chiarimento n. 71

Domanda:

Con riferimento all’art. 5 punto 12 delle condizioni generali “Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Università interessate” si chiede di declinare le tipologie di variazioni della consistenza che l’operatore economico aggiudicatario potrebbe essere chiamato ad affrontare in continuità, o comunque di fornire maggiori dettagli su tali “eventuali variazioni” al fine di ottimizzare l’offerta tecnica.

Risposta:

Le variazioni di consistenza e di sedi sono generalmente contenute e non costituiscono elemento significativo ad eccezione degli scaglioni previsti in tabella.

Chiarimento n. 72

Domanda:

Il capitolato tecnico precisa di includere nei costi fissi l’hosting della soluzione. Ci sono vincoli (sicurezza, accessi) sull’infrastruttura ospitante? Sono proponibili sia soluzioni in public cloud che in private cloud? 

Risposta:

il servizio deve essere erogato in accordo ai vincoli dei Cloud Service Provider qualificati da AgID (https://cloud.italia.it) e al quadro normativo della PA 

Chiarimento n. 73

Domanda:

Il software deve consentire l’acquisizione dei metadati dei prodotti della ricerca IRIS, Scopus e Web of Science (Clarivate). Le licenze di consultazione delle basi dati devono essere comprese nell’offerta o si intendono acquisite dalla stazione appaltante? 

Risposta:

 l’accesso alle banche dati in oggetto è a pagamento e se ne fanno già carico gli atenei 

Chiarimento n. 74

Domanda:

Che tipo di interfaccia mettono a disposizione IRIS, Scopus, Wed of Science? Sono disponibili servizi soap o rest? 

Risposta:

REST

Chiarimento n. 75

Domanda:

Si chiede di esporre i criteri che hanno determinato la stima del corrispettivo a base d'asta per il Listino CRUILis.

Risposta:

Si sono stimate giornate uomo per lo sviluppo in base a figure tecniche e del dominio applicativo. La stima per il supporto è stata effettuata in base alle richieste attese da ciascun Ateneo in proporzione alla numerosità.

Chiarimento n. 76

Domanda:

Si chiede alla cortese Stazione appaltante di confermare se è ammessa la partecipazione alla gara ad una società partecipata da un ente universitario. 

Risposta:

È ammessa la partecipazione alla gara ad una società che risulta partecipata da un ente universitario.

Chiarimento n. 77

Domanda:

Con riferimento al par VI. Tempi di rilascio "La piattaforma software sarà rilasciata in una prima versione funzionante entro 6 mesi dall’inizio dalla data di stipula del contratto", si richiede di chiarire cosa dovrà comprendere la prima versione funzionante in termini di funzionalità di cui al par. II.

Risposta:

La piattaforma dovrà essere in grado di acquisire i dati ed effettuare la stima degli indicatori. Le eventuali configurazioni per ciascun Ateneo potranno essere avviate a partire dal primo rilascio.

Chiarimento n. 78

Domanda:

Si chiede di chiarire quali elementi della soluzione dovranno essere disponibili in cloud.

Risposta:

La soluzione è interamente in cloud

Chiarimento n. 79

Domanda:

Si chiede di chiarire se i costi di personalizzazione di cui al paragrafo 8 del capitolato tecnico sono inclusi nella somma a base d'asta o sono da considerare a parte. In quest'ultimo caso si chiede di chiarire se questi costi saranno sostenuti da CRUI o dagli atenei aderenti

Risposta:

I costi di eventuali richieste di personalizzazione da parte di singoli atenei saranno a carico degli atenei richiedenti. La somma a base d’asta, come indicato nella tabella del paragrafo 8, non include i costi di personalizzazione ma unicamente le voci A (Costi fissi) e B (Listino CRUI).

Chiarimento n. 80

Domanda:

Si chiede di chiarire come il listino CRUI contribuisce al virtuale raggiungimento della somma di cui al paragrafo 8 del capitolato tecnico.

Risposta:

Il listino contribuisce al virtuale raggiungimento della somma totale ipotizzando una adesione dell’intero sistema universitario

Chiarimento n. 81

Domanda:

Si chiede di esporre i criteri che hanno determinato la stima del corrispettivo a base d'asta per il Listino CRUILis.

Risposta:

Si sono stimate giornate uomo per lo sviluppo in base a figure tecniche e del dominio applicativo. La stima per il supporto è stata effettuata in base alle richieste attese da ciascun Ateneo in proporzione alla numerosità.

Chiarimento n. 82

Domanda:

Il capitolato tecnico precisa di includere nei costi fissi l’hosting della soluzione. Ci sono vincoli (sicurezza, accessi) sull’infrastruttura ospitante? Sono proponibili sia soluzioni in public cloud che in private cloud?

Risposta:

il servizio deve essere erogato in accordo ai vincoli dei Cloud Service Provider qualificati da AgID (https://cloud.italia.it) e al quadro normativo della PA

Chiarimento n. 83

Domanda:

Con riferimento all’art. 11 si chiede conferma che la garanzia menzionata in tale articolo si riferisca alla garanzia definitiva richiesta nelle gare pubbliche ex art. 103 codice appalti

Risposta:

Se il quesito riguarda l’articolo 11 del contratto e delle condizioni generali, come indicato al comma 1 dell’articolo 11 del contratto, si conferma il riferimento alla cauzione definitiva.

Chiarimento n. 84

Domanda:

Con riferimento a quanto previsto all’art. 15.3 delle Condizioni generali allo Schema di Contratto, si chiede di confermare che i “danni non coperti” sono quelli eventualmente eccedenti i massimali di polizza assicurativa.

Risposta:

L’articolo 15.3 fa riferimento ai danni coperti e non coperti.

Chiarimento n. 85

Domanda:

Con riferimento a quanto previsto all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, alla clausola sulla proprietà intellettuale chiediamo di aggiungere quanto segue “il Fornitore resta comunque libero di utilizzare il know-how utilizzato o appreso durante l’esecuzione dei Servizi””.

Risposta:

Si confermano le disposizioni contrattuali così come formulate nel relativo schema pubblicato nella lex specialis.

Chiarimento n. 86

Domanda:

 Si chiede alla cortese Stazione appaltante se è ammessa la partecipazione alla gara ad una società che risulta partecipata da un ente universitario. 

Risposta:

E’ ammessa la partecipazione alla gara ad una società che risulta partecipata da un ente universitario.

Chiarimento n. 87

Domanda:

Con riferimento allo schema di Dichiarazione Sostitutiva, punto E. INFORMAZIONI RELATIVE AI MEZZI DI PROVA, considerato anche il chiarimento in cui è stato specificato che trattasi di un refuso, si prega di confermare che si possa procedere ad eliminare del tutto questa sezione dalla dichiarazione. In caso contrario specificare cosa indicare.

Risposta:

Il refuso fa riferimento alla frase: “di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire la documentazione complementare indicata all’art. 14 comma 19 e seguenti del Disciplinare di Gara” del punto E dell’allegato 3. La tabella va compilata, solo ove necessario, tenendo conto di quanto indicato nel titolo delle colonne.

Chiarimento n. 88

Domanda:

Nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione, al paragrafo F. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI uno dei dichiarativi cita: "(dichiara) che l’offerta che andrà a rappresentare alla Stazione Appaltante è rispettosa delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e farà espressa menzione dei costi della sicurezza a proprio carico quale Appaltatore, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che risulteranno ponderati e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore". Nè nel modello di offerta economica nè nel disciplinare è richiesta la menzione dei costi della sicurezza. Si prega di chiarire se essi vadano indicati, e si prega di fornire modelli di documentazione adeguati e adattati alle richieste previste in gara per non ingenerare incertezze nelle dichiarazioni da rilasciare.

Risposta:

Si ribadisce che per l’appalto in oggetto non ci sono costi per la sicurezza.

I format delle dichiarazioni sono dei file standard perfettamente adattabili alla lex specialis.

Si faccia riferimento a quanto stabilito e richiesto nel disciplinare.

Chiarimento n. 89

Domanda:

Nella domanda di partecipazione, al paragrafo F, sono previsti oneri e dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel disciplinare di gara. In particolare: "(dichiara) che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo su semplice richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza" - si chiede se trattasi di refuso o tale dichiarativo vada mantenuto "che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa documentazione di giustificazione" - si prega di specificare cosa si intende per costi accessori, fornendo un elenco esaustivo e quantificabile per permettere di formulare offerta economica tenendo conto anche di tali costi

Risposta:

Con riferimento al primo quesito, ovviamente è sempre applicabile la normativa vigente, a prescindere dal fatto che sia esplicitata nella lex specialis.

Con riferimento ai costi accessori, si fa riferimento al seguente punto del disciplinare, articolo 3: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CRUI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Chiarimento n. 90

Domanda:

A pagina 6 del capitolato tecnico, al punto "VI Tempi di rilascio", si afferma che "La piattaforma software sarà rilasciata in una prima versione funzionante entro 6 mesi dall’inizio dalla data di stipula del contratto". Si chiede gentilmente di specificare se i 6 mesi sono da calcolare in giorni solari o giorni lavorativi. 

Risposta:

Giorni solari

Chiarimento n. 91

Domanda:

Buongiorno, con riferimento al disciplinare pag.9: "Gli operatori economici partecipanti dovranno produrre tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare nei modi e nelle forme dallo stesso disposte ricordando che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue: in caso di RTI: se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppande" Si richiede conferma che ciascun operatore facente parte del RTI non ancora costituito debba produrre una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, come indicato a pag.19 del disciplinare "In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato" e non una cumulativa sottoscritta da entrambe le parti. 

Risposta:

Sono da sottoscrivere e produrre tanti modelli “Allegato 3” quanti sono gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese. Rimane fermo che per l’ATI costituenda è obbligatoria la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento medesimo ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 92

Domanda:

In riferimento al modello “All 5A_MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PESATA_CRUI” si segnala che: - Nell’All 1_Capitolato tecnico, paragrafo 8, è indicato che il Totale a base di gara è composto dalle voci A+B (Costi Fissi + Listino CRUI), mentre la voce “C - Eventuale Personalizzazione” ne è esclusa. - Nell’All 5A_MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PESATA_CRUI, colonna E, è invece indicato il peso di ciascuna delle 3 voci su richiamate: Costi Fissi  0,35; Listino CRUI  0,60; Eventuali costi di personalizzazione (costo a giornata)  0,05, intendendo dunque che tutte e 3 le voci concorrono alla definizione della base d’asta per il dato peso. Stante quanto su indicato non risulta univocamente determinabile quali voci di costo concorrano alla formulazione dell’offerta economica. Si chiede pertanto di confermare che nell’All 5A_MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PESATA_CRUI gli eventuali costi di personalizzazione non concorrono alla determinazione del prezzo offerto e, di conseguenza, alla quantificazione del punteggio economico attribuibile. In caso di risposta affermativa, si chiede di voler modificare l’all. 5A eliminando il peso (cella E8) della voce C ed allineando, in conseguenza i pesi delle prime due voci A e B (la nomenclatura delle voci con A, B e C è definita al paragrafo 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Capitolato Tecnico), le sole a concorrere alla definizione del ribasso unico percentuale. Pertanto, i costi di personalizzazione richiedono un’autonoma e separata valorizzazione utile a dare semplicemente evidenza del costo giornaliero offerto dall’operatore economico acquistabile dagli Atenei aderenti non concorrendo alla definizione del ribasso unico percentuale. In caso contrario si prega di specificare quale sia la base d’asta corretta che tenga conto di tutte e tre le voci su indicate sulla quale applicare la percentuale unica di ribasso così come richiesto anche nell’allegato “All 5_Modello di offerta economica_CRUI”.

Risposta:

Si conferma che il peso pari al 5 % derivante dal file XLS non rientra nel totale della base d’asta in quanto trattasi di “Eventuali personalizzazioni” che gli enti potranno richiedere all’operatore economico aggiudicatario. Considerando che tali personalizzazioni potranno essere svolte unicamente dall’affidatario è impensabile non attribuire un peso ai fini dell’aggiudicazione che nulla ha a che fare con l’importo posto a base di gara

Chiarimento n. 93

Domanda:

Con riferimento al par VI. Tempi di rilascio "La piattaforma software sarà rilasciata in una prima versione funzionante entro 6 mesi dall’inizio dalla data di stipula del contratto", si richiede di chiarire cosa dovrà comprendere la prima versione funzionante in termini di funzionalità di cui al par. II. 

Risposta:

La piattaforma dovrà essere in grado di acquisire i dati ed effettuare la stima degli indicatori. Le eventuali configurazioni per ciascun Ateneo potranno essere avviate a partire dal primo rilascio. 

Chiarimento n. 94

Domanda:

Si chiede di chiarire quali elementi della soluzione dovranno essere disponibili in cloud. 

Risposta:

La soluzione è interamente in cloud 

Chiarimento n. 95

Domanda:

Si chiede di chiarire come il listino CRUI contribuisce al virtuale raggiungimento della somma di cui al paragrafo 8 del capitolato tecnico. 

Risposta:

Il listino contribuisce al virtuale raggiungimento della somma totale ipotizzando una adesione dell’intero sistema universitario 

Chiarimento n. 96

Domanda:

Si chiede di chiarire se i costi di personalizzazione di cui al paragrafo 8 del capitolato tecnico sono inclusi nella somma a base d'asta o sono da considerare a parte. In quest'ultimo caso si chiede di chiarire se questi costi saranno sostenuti da CRUI o dagli atenei aderenti.

Risposta:

I costi di eventuali richieste di personalizzazione da parte di singoli atenei saranno a carico degli atenei richiedenti. La somma a base d’asta, come indicato nella tabella del paragrafo 8, non include i costi di personalizzazione ma unicamente le voci A (Costi fissi) e B (Listino CRUI).