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In relazione a quanto previsto a pagina 11 del disciplinare in merito ai requisiti di partecipazione, in particolare rispetto alla seguente disposizione: “c) in caso di raggruppamento, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue: c.1 - il requisito di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente” si pongono i seguenti quesiti:
In merito all’inciso “In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente” si chiede conferma che in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, co 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il requisito sia computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate designate quali esecutrici.
Domanda del: 01/06/2022 aggiornata il 01/06/2022 -
Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, l’articolo 47 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede che nel caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del cosiddetto cumulo alla rinfusa alla sola “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.