Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Disciplinare di gara, ART. 9, punto 10, pag. 17 è riportato: " In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti" Si chiede conferma, come indicato all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo della garanzia è ridotto del 50% per il possesso della ISO 9001 solo se tutti le società in raggruppamento ne siano in possesso, mentre per le altre riduzioni cumulative ammesse dal Codice degli Appalti sia sufficiente che una sola delle società in RTI ne sia in possesso

    Domanda del: 28/07/2022 aggiornata il 28/07/2022
  • Non si conferma.

    L’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 1, che “l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria” e che, “in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo”. Si precisa che in caso di partecipazione di un RTI, la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si ottiene - così come tutte le altre certificazioni indicate nel citato comma - solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della stessa.

     

Vai all'elenco dei chiarimenti