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Chiarimento

  • Nella domanda di partecipazione, al paragrafo F, sono previsti oneri e dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel disciplinare di gara. In particolare: "(dichiara) che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo su semplice richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza" - si chiede se trattasi di refuso o tale dichiarativo vada mantenuto "che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa documentazione di giustificazione" - si prega di specificare cosa si intende per costi accessori, fornendo un elenco esaustivo e quantificabile per permettere di formulare offerta economica tenendo conto anche di tali costi

    Domanda del: 23/06/2022 aggiornata il 23/06/2022
  • Con riferimento al primo quesito, ovviamente è sempre applicabile la normativa vigente, a prescindere dal fatto che sia esplicitata nella lex specialis.

    Con riferimento ai costi accessori, si fa riferimento al seguente punto del disciplinare, articolo 3: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CRUI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

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