Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Si chiede di confermare che all’art 7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA nel paragrafo “PER IL LOTTO N. 2 è richiesto come requisito di partecipazione, ai sensi dell’art. 83 c.1 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’essere PARTNER DI LIVELLO ALMENO TITANIUM. Il mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per la partecipazione al lotto 1 determinerà l’esclusione dalla procedura di gara.”, la frase “Il mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per la partecipazione al lotto 1 determinerà l’esclusione dalla procedura di gara”, è un refuso e pertanto è da intendersi che il requisito tecnico per il lotto 2 determina condizione necessaria alla partecipazione al solo Lotto 2 e non agli altri lotti. E quindi la mancata presentazione della certificazione necessaria alla partecipazione del lotto 2 determinerà l’esclusione dal solo Lotto 2 e non l’esclusione dall’intera procedura di gara.

    Domanda del: 28/07/2022 aggiornata il 28/07/2022
  • Si conferma che il requisito di capacità tecnico-professionale è richiesto per il solo Lotto 2 

Vai all'elenco dei chiarimenti